Shadowbox Effect
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                                                         La difficoltà non sta nel credere nelle nuove idee, ma nel fuggire dalle vecchie.
                                                        John Maynard Keynes
 
                              

Legge 488/92 (agevolazioni alle imprese)

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Legge 488/1992:
Concessioni di agevolazioni a favore delle imprese che intendono promuovere dei programmi di investimento.
D.M. 03/07/2000
(Testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui alla L. 488/92)
 
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 in materia di disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Viste le delibere del CIPE del 27 aprile 1995 e 18 dicembre 1996 ed il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 22.7.99 concernenti le direttive per la concessione e l’erogazione di agevolazioni ai sensi dell’art. 1, comma 2 del citato D.L. n. 415/92, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 488/92;
Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 20 luglio 1998 che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 concernente l’estensione delle agevolazioni della legge n. 488/92 al settore turistico-alberghiero, ha fissato le direttive per la concessione e l’erogazione delle predette agevolazioni alle imprese operanti in tale settore;
Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 2 marzo 2000 che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 54, comma 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 concernente l’estensione delle agevolazioni della legge n. 488/92 al settore del commercio, ha fissato le direttive per la concessione e l’erogazione delle predette agevolazioni alle imprese operanti in tale settore;
Visto, in particolare, l’art. 8 di detto decreto ministeriale del 2 marzo 2000 che prevede che il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato provveda, con proprio decreto, a redigere il testo unico redazionale delle citate direttive;
Decreta:
Articolo unico
E’ approvato, in allegato al presente decreto, il testo unico delle direttive emanate ai sensi dell’art.
1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2000
IL MINISTRO
 
Allegato
Testo unico delle direttive emanate ai sensi dell’art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
1. Aree di applicazione.
Le aree interessate dalle presenti direttive sono quelle depresse del territorio nazionale individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, così come modificato ed integrato dall’articolo 27, comma 16 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e successive modifiche e integrazioni.
Per quanto attiene all’uso integrato dei fondi strutturali nelle aree indicate, il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica provvede a coordinare i relativi programmi con le autorità competenti delle altre azioni in ordine all’utilizzo dei predetti fondi strutturali.
Le agevolazioni alle imprese sono soggette alle disposizioni previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese approvata dalla Commissione dell’Unione europea il 20 maggio 1992 e successive modifiche e integrazioni.
2. Programmi ammissibili.
2.1 Alle agevolazioni sono ammessi i programmi di investimento comportanti spese complessivamente ammissibili non inferiori al limite individuato con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato d’intesa con la conferenza Stato-regioni anche in riferimento a ciascuna attività ammissibile alle agevolazioni.
2.2 Le agevolazioni di cui alle presenti direttive possono essere concesse :
a)alle attività, di seguito denominate del "settore industria", estrattive e manifatturiere di cui alle sezioni C e D della classificazione delle attività economiche ISTAT ’91 e, nei limiti fissati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, a quelle di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda ed a quelle delle costruzioni di cui alle sezioni E ed F della medesima classificazione; le agevolazioni possono essere inoltre concesse alle attività di servizi reali individuate con il medesimo decreto tra quelle potenzialmente dirette ad influire positivamente sullo sviluppo delle predette attività produttive; tali attività di servizi possono utilizzare non più del 5% delle risorse complessive disponibili.
Alle agevolazioni sono ammessi i programmi di investimento finalizzati alla costruzione, all’ampliamento, all’ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione ed alla delocalizzazione degli impianti produttivi. A tal fine si considera:
I)"ampliamento" il programma che, attraverso un incremento dell’occupazione, sia volta ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale);.II)"ammodernamento" il programma che sia volto ad apportare innovazioni nell’impresa con l’obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi; III)"ristrutturazione" il programma diretto alla riorganizzazione, al rinnovo, all’aggiornamento tecnologico dell’impresa; IV)"riconversione" il programma diretto ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti; V)"riattivazione" il programma che ha come obiettivo la ripresa dell’attività di insediamenti produttivi inattivi; VI)"delocalizzazione" il programma volto a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti determinate da decisioni e/o da ordinanze emanate dall’amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata;
b) alle attività, di seguito denominate del "settore turismo", svolte dalle imprese turistiche di cui all’art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217 attraverso le strutture ricettive di cui all’art. 6 della stessa legge, nonché a quelle svolte dalle agenzie di viaggio e turismo di cui all’art. 9 della legge medesima, al fine di adeguare, valorizzare, qualificare ed ammodernare l’offerta turistico-alberghiera tramite il sostegno, nelle aree depresse del paese a maggiore vocazione turistica, di programmi che comportino un riequilibrio tra domanda e offerta turistica locale, una rilevante ricaduta economico-occupazionale, ed il raggiungimento di elevati standard qualitativi anche finalizzati alla tutela ambientale. Ai medesimi fini di cui sopra, con riferimento a ciascun territorio regionale, sono altresì ammesse alle agevolazioni le attività, svolte dalle suddette o da altre imprese, indicate dalle competenti regioni con le modalità e le procedure di cui al successivo punto 5, purché individuate da norme regionali, programmi di intervento o regimi di aiuto approvati dalla Commissione dell’Unione europea. Alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni le imprese beneficiarie devono essere già regolarmente costituite e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.
Le agevolazioni possono essere concesse in favore dei programmi di investimento finalizzati alla costruzione di nuovi impianti o all’ampliamento, all’ammodernamento, alla riattivazione, alla riconversione o al trasferimento di strutture esistenti. A tal fine si considera:
I)"ampliamento" il programma che, attraverso un incremento dell’occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volto ad accrescere la potenzialità delle strutture esistenti; II)"ammodernamento" il programma volto al miglioramento, sotto l’aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, al miglioramento dell’impatto ambientale legato all’attività produttiva, alla riorganizzazione, al rinnovo e all’aggiornamento tecnologico dell’impresa, all’adozione di strumentazione informatica per il miglioramento del processo produttivo e/o dell’attività gestionale; III)"riconversione" il programma volto all’utilizzo di una struttura esistente per lo svolgimento di un’attività ammissibile diversa da quella svolta precedentemente; IV)"riattivazione" il programma volto all’utilizzo di una struttura esistente inattiva per lo svolgimento di una o più delle attività ammissibili, anche se diversa da quella svolta, precedentemente, da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell’impresa;.V)"trasferimento" il programma che comporta il cambiamento della localizzazione dell’unità locale; detto cambiamento deve essere imposto da decisioni e/o ordinanze emanate dall’amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale;
c)alle attività, di seguito denominate del "settore commercio", concernenti programmi di investimenti nell’ambito di singole unità locali, per la realizzazione di interventi di rilevante interesse per la modernizzazione del sistema distributivo nelle aree depresse del Paese, anche tramite lo sviluppo dell’associazionismo economico, riferiti a:
c1)esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi di vicinato, solo se inseriti in centri commerciali ovvero se aderenti a forme associative di via o di strada tra commercianti al dettaglio che, attraverso iniziative e servizi comuni, tendono a promuovere un’immagine commerciale unitaria, ovvero se aderenti a strutture operative dell’associazionismo economico operanti con propria insegna commerciale;
c2)esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati media struttura e grande struttura;
c3)esercizi commerciali di vendita all’ingrosso e centri di distribuzione, sia di singole imprese commerciali che di strutture operative dell’associazionismo economico, con superficie dell’unità locale pari almeno a 1000 mq.;
c4)attività commerciali che esercitano la vendita per corrispondenza e/o il commercio elettronico;
c5)attività di "servizi complementari" alla distribuzione, ivi inclusi i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, individuate con apposito decreto dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
Ai fini della concessione delle agevolazioni, gli esercizi di vendita al dettaglio vengono classificati sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le classificazioni effettuate dalle regioni avvalendosi della facoltà di cui all’art. 10, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Sono escluse dalle agevolazioni le farmacie, le rivendite di soli generi di monopolio e gli impianti di distribuzione automatica di carburante per autotrazione.
Con riferimento agli esercizi ed alle attività di cui alle lettere c1), c2), c3) e c4), le agevolazioni possono essere concesse in favore dei programmi di investimento finalizzati alla costruzione di un "nuovo impianto" oppure all’"ampliamento" o al "trasferimento" di strutture esistenti; per gli esercizi di cui alla lettera c1), le agevolazioni possono essere concesse anche per i programmi di investimento finalizzati alla "ristrutturazione" di punti vendita esistenti. A tal fine si considera:
I)"ampliamento" il programma che sia volto ad accrescere la potenzialità di una struttura esistente attraverso l’incremento dell’occupazione e, per i programmi di investimento di cui alle lettere c1), c2) e c3), attraverso un incremento significativo della superficie dell’unità locale non inferiore al 20% di quella preesistente; II)"trasferimento" il programma volto a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione delle unità locali determinate da decisioni e/o ordinanze emanate dall’amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto urbanistico, viario, o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata; III)"ristrutturazione" il programma che sia volto alla modifica della formula distributiva e/o delle merceologie trattate dall’unità locale esistente..Con riferimento all’attività dei servizi complementari di cui alla lettera c5), le agevolazioni possono essere concesse in favore dei medesimi progetti di investimento previsti per le attività di servizi reali di cui alla precedente lettera a).
Per la determinazione della dimensione di impresa si applicano i criteri di cui ai decreti del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997; per i soggetti del "settore turismo" e del "settore commercio", si applicano i limiti fissati per le imprese fornitrici di servizi di cui al detto decreto ministeriale del 27 ottobre 1997.
2.3 Per le tipologie di attività assoggettate a limitazioni o divieti o che sono oggetto di specifiche normative comunitarie si applica quanto stabilito dalle normative dell’Unione europea.
3. Calcolo delle agevolazioni in equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) o lordo (E.S.L.)
3.1 Le agevolazioni relative ai programmi d’impresa sono calcolate in E.S.N. o E.S.L. nei limiti massimi indicati nel successivo punto 4 riguardante la graduazione dei livelli di sovvenzione;
3.2 L’ammontare delle agevolazioni concedibili è determinato sulla base degli investimenti complessivi previsti dal programma d’impresa, tenuto conto delle spese, purché capitalizzate, individuate con il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di cui all’art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 comprendenti anche i costi di progettazione e gli studi di fattibilità economica e finanziaria, i costi relativi ai programmi informatici limitatamente alle PMI e quelli relativi ai brevetti che, per le grandi imprese, non possono superare il 25% degli investimenti medesimi, e con esclusione, tra l’altro, delle scorte.
Tra tali spese sono incluse:
- con riferimento ai programmi di investimento nel "settore turismo", le spese relative alla quota iniziale dei contratti di franchising, quelle finalizzate all’introduzione dei sistemi di qualità secondo standard e metodologie riconosciute (UNI o ISO 9000) e quelle relative all’adesione al sistema internazionale di certificazione ambientale ISO 14001, limitatamente alla quota parte riconducibile alla struttura interessata dal programma. Sono inoltre ammissibili, in quanto volte al miglioramento del servizio offerto, le spese relative ai servizi annessi di cui all’art. 5, comma 1 della legge n. 217/83 ubicati nello stesso comune della struttura interessata dal programma o, qualora alla stessa struttura adiacenti, anche in altro comune, purché funzionalmente collegati alla stessa;
- con riferimento ai programmi di investimento nel "settore commercio", le spese, nel rispetto dei limiti posti dagli orientamenti comunitari in materia, relative all’acquisizione e/o progettazione di servizi informatici e telematici, alla quota iniziale dei contratti di franchising, quelle finalizzate all’introduzione dei sistemi di qualità secondo standard e metodologie riconosciute (UNI o ISO 9000) e quelle relative all’adesione al sistema internazionale di certificazione ambientale ISO 14001, limitatamente alla quota parte riconducibile alla struttura interessata dal programma, nonché quelle relative all’acquisizione di mezzi mobili..3.3 La domanda, a fronte della quale possono essere richieste le agevolazioni, deve essere correlata ad un programma di investimenti organico e funzionale atto a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. Non è pertanto consentita la presentazione di più domande di agevolazione anche in tempi successivi che, sebbene riferite a distinti investimenti, siano riconducibili al medesimo programma;
3.4 L’importo dell’agevolazione concessa è impegnato dall’Amministrazione competente con apposito provvedimento ed è erogato, subordinatamente all’effettiva realizzazione dell’investimento ed in relazione alla durata dello stesso, in due o tre quote annuali di pari ammontare con valuta e disponibilità alla stessa data di ogni anno; la prima quota, che è resa disponibile entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie di cui al punto 5, lettera c4), può essere erogata in anticipazione previa presentazione di fidejussione bancaria assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.
4. Graduazione dei livelli di agevolazione.
Le misure agevolative sono quelle massime previste dalla disciplina comunitaria in relazione alla dimensione di impresa e alle aree di intervento.
5. Meccanismi procedurali e di valutazione delle domande.
Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie sono stabiliti i seguenti meccanismi:
a) il CIPE, su proposta del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, sentite le regioni interessate, ripartisce annualmente su base regionale l’importo disponibile per le agevolazioni quale derivante dagli stanziamenti dello Stato e dalle risorse finanziarie a valere sui fondi strutturali dell’Unione europea, per obiettivi e per ciascuna unità territoriale. Il CIPE stabilisce, all’atto della predetta ripartizione, anche la quota di risorse finanziarie attribuibili alle agevolazioni afferenti ai programmi promuovibili nell’ambito della contrattazione programmata e degli accordi di programma;
b) le somme non utilizzate nel corso di ciascun anno sono, previa riprogrammazione, utilizzate nell’anno successivo;
c) l’amministrazione competente dovrà provvedere, nel più breve tempo possibile, alla determinazione delle modalità, delle procedure e dei termini per la concessione e per l’erogazione delle agevolazioni, prevedendo la stipula di apposite convenzioni con banche o società di servizi controllate da banche per l’istruttoria delle domande di agevolazione i cui oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per la concessione dei benefici. Le suddette modalità e procedure dovranno rispettare i seguenti criteri:
c1) l’amministrazione competente fissa annualmente un termine per la presentazione delle domande relative all’esercizio in corso, registrate ed esaminate in rigoroso ordine cronologico ai fini della definizione delle graduatorie di cui alla lettera c4);
c2) la domanda dell’impresa dovrà essere corredata da elementi di analisi di fattibilità e redditività economico-finanziaria del programma e da un piano finanziario completo.riguardante la totalità dei fabbisogni finanziari del programma stesso, nonchè dagli elementi utili all’individuazione degli indicatori di cui alla successiva lettera c5).
Per l’eventuale indebitamento sul mercato a medio e lungo termine e per le operazioni di locazione finanziaria alla domanda deve anche essere allegata la delibera degli enti creditizi o delle società di locazione finanziaria;
c3) l’amministrazione competente fissa il termine per la presentazione all’amministrazione medesima delle istruttorie dei soggetti convenzionati; l’istruttoria completa degli elementi di analisi di fattibilità e redditività economico-finanziaria è svolta secondo le tipiche procedure di deliberazione ed erogazione dei prestiti degli enti creditizi per progetti di investimento e con la compilazione di modulari predisposti che prevedono parametri economico-finanziari atti a stabilire l’ammissibilità alla formazione della graduatoria di cui alla lettera c4).
Al fine di evitare duplicazioni dell’attività istruttoria e di garantire la necessaria riservatezza dei dati e delle informazioni relativi alle imprese ed ai programmi da esaminare, nonché uniformità di valutazione, il soggetto convenzionato con l’amministrazione competente non può affidare ad altri soggetti la realizzazione dell’istruttoria medesima. Sono fatti salvi i casi di specifici accertamenti o approfondimenti di carattere particolare.
Dette istruttorie verranno acquisite dall’amministrazione competente come vere e rispondenti a ragionevoli valutazioni economiche e di mercato. Il soggetto convenzionato ne assume pertanto la responsabilità nella consapevolezza che, laddove l’Amministrazione competente dovesse riscontrare nelle istruttorie stesse elementi di non conformità alle norme di legge ed alle relative disposizioni attuative ovvero incoerenze con noti e ragionevoli dati economici e di mercato, potrà incorrere nella rescissione della convenzione sottoscritta con l’amministrazione.
Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie in favore delle attività del "settore turistico", le banche concessionarie incaricate dell’attività istruttoria valutano, attraverso il business plan dell’impresa proponente, anche gli obiettivi del programma in termini di elevazione degli standard qualitativi o quantitativi dell’offerta turistica; le banche concessionarie valutano altresì la validità del programma da un punto di vista delle prestazioni ambientali attraverso specifiche dichiarazioni in materia che l’impresa proponente allega alla domanda o alla richiesta di erogazione delle agevolazioni.
c4) entro un mese dal termine di cui alla lettera c3), l’amministrazione competente, in relazione a ciascuno dei tre settori "industria", "turismo" e "commercio", pubblica le seguenti graduatorie, definite sulla base dei criteri di cui alla successiva lettera c5):
I) una graduatoria ordinaria per ciascuna regione dei progetti comportanti investimenti complessivamente ammissibili fino a 50 miliardi di lire non assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti d’investimento;
II) una graduatoria speciale per ciascuna regione dei progetti relativi ad un’area o a più settori di attività eventualmente individuati come prioritari dalla regione medesima tra quelli ammissibili e comportanti investimenti complessivamente agevolabili fino a 50 miliardi di lire e non assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti d’investimento;
III) due graduatorie dei progetti comportanti investimenti complessivamente ammissibili superiori a 50 miliardi di lire e di quelli assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti.regionali ai grandi progetti d’investimento, una relativa a quelli ubicati nelle aree dell’obiettivo 1 e l’altra nelle restanti aree; tali graduatorie non vengono formate per i detti programmi del "settore commercio" che sono inseriti nelle relative graduatorie di cui ai punti
I) e II). Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al precedente punto II), ciascuna regione può individuare più di un settore di attività o più aree ritenuti prioritari, queste ultime costituite dall’intero territorio ammissibile di comuni la cui superficie complessiva non superi il 50% di quella ammissibile della regione, e destina alla relativa graduatoria non più del 50% delle proprie risorse disponibili di cui al punto 5, lettera a).
Una quota non inferiore al 70% delle risorse disponibili per ciascuna graduatoria di cui ai precedenti punti I e II è riservata ai programmi ammissibili promossi dalle piccole e medie imprese.
Alla copertura delle graduatorie di cui al precedente punto III è destinata una quota delle risorse complessivamente disponibili nella misura fissata dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, tenuto conto dell’ammontare delle risorse stesse e, comunque, nel limite massimo del 30% di queste ultime.
Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato può formare eventuali ulteriori graduatorie finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi di sviluppo territoriale e/o produttivo di volta in volta ritenuti prioritari per la promozione delle aree depresse ed individuati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato sentita la conferenza Stato-regioni, anche con riferimento a quelli definiti nell’ambito della programmazione negoziata. Alla copertura di dette eventuali graduatorie speciali si provvede con il predetto decreto, che individua altresì i relativi indicatori applicabili tra quelli di cui alla successiva lettera c5) ovvero indicandone altri sulla base degli specifici obiettivi da perseguire.
I contributi sono concessi ai programmi iscritti in ciascuna graduatoria in ordine decrescente dal primo fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna graduatoria.
Eventuali progetti che dovessero risultare, anche parzialmente, esclusi dalle graduatorie speciali di cui al punto II) per esaurimento delle specifiche risorse, concorrono automaticamente all’attribuzione delle risorse disponibili per la corrispondente graduatoria regionale ordinaria di cui al punto I).
Limitatamente all’esercizio finanziario successivo all’anno di presentazione della domanda, i programmi non finanziati concorrono automaticamente, a meno che non siano ritirati per una riformulazione, alla ripartizione delle agevolazioni previste nell’esercizio; le spese già effettuate nell’ambito di programmi che vengano ripresentati sono riconosciute ammissibili a partire dalla data di presentazione della prima domanda di agevolazione;
c5) per ogni programma vengono individuati i seguenti indicatori:
1) valore del capitale proprio investito nel programma rispetto all’investimento complessivo;
2) numero di occupati attivati dal programma rispetto all’investimento complessivo;
3) valore dell’agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta;.4) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorità regionali;
5) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base delle prestazioni ambientali.
Con riferimento all’indicatore 1), il valore del capitale proprio non può essere comunque inferiore al 25% dell’investimento complessivo.
Per occupazione attivata dal programma si intende l’occupazione aggiuntiva a regime e questa, per convenzione, è nulla in caso di riduzione.
Le priorità regionali sono individuate con riferimento ad elementi quali particolari aree del territorio, specifici settori merceologici e tipologie di investimento, nell’ambito di quelli ammissibili alle agevolazioni, utili per un adeguamento degli interventi alle esigenze di sviluppo economico locale; ai fini della formazione delle graduatorie di cui alla lettera c4.II, le priorità regionali sono individuate, a seconda che la singola graduatoria sia riferita alle aree o alle attività, rispettivamente agli specifici settori merceologici ed alle tipologie di investimento ovvero alle aree del territorio ed alle tipologie di investimento.
In relazione alle attività del "settore turismo", ciascuna regione, con riferimento alle domande di agevolazione da presentare nell’anno successivo, indica anche le eventuali ulteriori attività ammissibili finalizzate alla valorizzazione delle caratteristiche turistico-ambientali dell’area interessata, nel pieno rispetto del contesto naturalistico e paesaggistico locale
Le prestazioni ambientali sono individuate con riferimento al contenimento e/o alla riduzione degli impatti ambientali e/o dei consumi di risorse naturali.
Per la formazione delle specifiche graduatorie relative ai progetti di investimento del "settore turismo", vengono utilizzati gli indicatori 1), 2), 3) e 4). Il valore di ciascuno di tali indicatori è incrementato del 5% per le imprese che aderiscano a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO 14001).
Per la formazione delle specifiche graduatorie relative ai programmi di investimento del "settore commercio", vengono utilizzati gli indicatori 1), 2), 3) e 4). Il valore di ciascuno di tali indicatori è incrementato del 5% in relazione alla sussistenza di ciascuna delle seguenti condizioni:
a) l’impresa aderisce, o si impegna ad aderire, al sistema internazionale di certificazione ambientale ISO 14001;
b) il programma riguarda l’accorpamento di più esercizi commerciali esistenti.
I due suddetti incrementi sono cumulabili.
La posizione del programma nella graduatoria complessiva è determinata sulla base della somma degli indicatori normalizzati.
6. Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 5, lettera c), il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato è autorizzato ad utilizzare una quota non superiore all’uno per mille dello stanziamento annuale destinato alle agevolazioni della legge.n. 488 del 1992, al netto delle risorse necessarie ad assicurare il cofinanziamento, per le spese di funzionamento connesse alle attività ed agli adempimenti di propria competenza necessari all’attuazione degli interventi previsti dalla stessa legge.
7. I termini di presentazione delle domande relative al primo bando di attuazione per le attività del "settore turismo" sono fissati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, tenuto conto dell’esigenza di assicurare contestualità con quelli relativi alle imprese del "settore industria". La decorrenza massima di ammissibilità delle spese relative al solo detto primo bando di attuazione è fissata a partire dal 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
8. I termini di presentazione delle domande relative al primo bando per la concessione delle agevolazioni per le attività del "settore commercio" sono fissati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e la decorrenza di ammissibilità delle spese relative è fissata a partire dalla data di presentazione della domanda medesima.

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