Shadowbox Effect
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                                                         La difficoltà non sta nel credere nelle nuove idee, ma nel fuggire dalle vecchie.
                                                        John Maynard Keynes
 
                              

Indennità di Mobilità

Unknown | 12:44 | 0 commenti


CHE COS’E’
È un intervento a sostegno dei lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione.
A CHI SPETTA
Operai, impiegati e quadri, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, licenziati e collocati in mobilità a conclusione della relativa procedura da aziende in difficoltà rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale.
I beneficiari devono far valere un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato.
LA DOMANDA
Il lavoratore deve presentare la domanda (su modulo DS21) presso i Centri per l’Impiego o le sedi Inps (preferibilmente quella competente per territorio), a pena di decadenza, entro il 68° giorno dalla data del licenziamento ed iscriversi nelle liste di mobilità. I moduli sono disponibili presso le sedi Inps e sul sito www.inps.it, nella sezione “moduli”.
QUANTO SPETTA
L’importo dell’indennità di mobilità ordinaria è determinato con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale percepito dal lavoratore, ovvero che sarebbe spettato allo stesso, nel periodo di paga settimanale immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro. L’indennità, per i primi dodici mesi, è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale, trattamento che non può superare i massimali stabiliti anno per anno, e all’ottanta per cento dal tredicesimo mese in poi.
Per i licenziati nel corso del 2009 i limiti sono i seguenti:
* € 886,31 mensili per i lavoratori la cui retribuzione, comprensiva dei ratei della 13ª mensilità e delle altre eventuali mensilità aggiuntive (14ª, premio di produzione ecc.) è pari o inferiore a € 1.917,48 lordi mensili;
* € 1.065,26 mensili per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore a € 1.917,48 lordi mensili.
Agli importi indicati deve essere poi detratta una percentuale pari al 5,84%. I periodi di indennità di mobilità sono utili per il diritto e per la misura della pensione sia di vecchiaia che di anzianità.
PER QUANTO TEMPO
La durata della prestazione è determinata in base all’età dei lavoratori all’atto del licenziamento e all’ubicazione dell’unità produttiva di appartenenza.
L’indennità spetta per un periodo di 12 mesi, elevato a 24 mesi per coloro che hanno da 40 a 50 anni, e a 36 mesi per coloro che hanno più di 50 anni.
L’indennità spetta per un periodo di 24, 36 o 48 mesi, in relazione all’età dei lavoratori licenziati da imprese ubicate nelle aree del Mezzogiorno.
L'indennità di mobilità non può essere corrisposta successivamente alla data di maturazione della pensione di vecchiaia, cioè fino alla data di apertura della prima finestra utile di accesso alla stessa. L’indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore all’anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell’impresa che abbia attivato la procedura di mobilità.

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