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                                                         La difficoltà non sta nel credere nelle nuove idee, ma nel fuggire dalle vecchie.
                                                        John Maynard Keynes
 
                              

Contratto Interinale

Unknown | 13:02 | 0 commenti


Cos'è il lavoro interinale?
Il termine interinale come molti sanno significa “provvisorio”, “temporaneo”.
Cosa s’intende, allora, per lavoro temporaneo o interinale?
Per lavoro temporaneo, si intende un particolare tipo di lavoro, introdotto in Italia dalla legge 196 del 1997, dove un lavoratore fornisce la propria prestazione ad una azienda che ha necessità di integrare il proprio organico, o di sostituire un proprio dipendente, in un arco di tempo prestabilito.
Le aziende che hanno bisogno di personale, stipulano un contratto di fornitura di manodopera con delle agenzie specializzate nel settore. Il lavoratore, quindi, è considerato dipendente delle agenzie fornitrici, anche se praticamente presta il suo lavoro presso altre aziende in un periodo di tempo limitato. La durata del contratto stipulato dipende dalle esigenze della azienda.
Questo tipo di lavoro è stato introdotto in Italia, come abbiamo detto prima, con la legge 196, la quale ha abrogato il divieto di interposizione di manodopera che vigeva in Italia dal lontano 1949.
Molti penseranno che non vale la pena presentare un curriculum ad una azienda, con la speranza di essere assunti per poi ritrovarsi dopo pochi mesi nuovamente senza una occupazione.
Questa potrà anche essere una giusta osservazione, ma i fatti dimostrano che questo lavoro “atipico” negli ultimi anni ha prodotto numerosissime opportunità per nuovi posti di lavoro. Inoltre non è da sottovalutare il fatto che, il lavoratore assunto a tempo determinato ha tutti i diritti degli altri dipendenti dell’azienda, nonché la stessa retribuzione dei dipendenti di pari livello.
Imprese fornitrici
L'attività di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo può essere esercitata solo da imprese iscritte ad un apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro. L'iscrizione è subordinata al possesso di una serie di requisiti a garanzia dell'affidabilità e della consistenza organizzativa ed economica delle imprese stesse.



Rapporto di lavoro temporaneo
Nel lavoro temporaneo il lavoratore ha un duplice legame: con l'agenzia da cui è assunto e con l'impresa presso cui presta la sua opera.
L'agenzia può assumere il lavoratore con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato (corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l'impresa) o a tempo indeterminato.
Nei contratti a tempo determinato, il lavoratore, svolge la propria attività sotto la direzione dell'impresa, viene però assunto e retribuito dall'agenzia di lavoro interinale con un trattamento economico e previdenziale non inferiore a quello cui hanno diritto i lavoratori di pari livello dell'impresa utilizzatrice.
Nei contratti a tempo indeterminato, il lavoratore, nei periodi in cui non lavora presso un'impresa, rimane a disposizione dell'agenzia di lavoro interinale percependo comunque un'indennità mensile. Un Contratto Nazionale di Lavoro specifico ha regolamentato in modo dettagliato diritti e doveri del lavoratore assunto con contratto di lavoro temporaneo.
Casi in cui è previsto il rapporto di lavoro temporaneo
Il lavoro temporaneo o interinale è previsto per: sostituzione di lavoratori assenti, utilizzo di professionalità estranee ai normali assetti aziendali e casi da definire nei contratti collettivi nazionali di categoria. La sua possibilità di utilizzazione è stata prevista anche per il settore artigiano.
Casi in cui è vietato
Il lavoro interinale è vietato per sostituire lavoratori in sciopero, nelle unità produttive in cui nei dodici mesi precedenti ci siano stati licenziamenti collettivi riguardanti le mansioni richieste, nel caso di sospensione e/o riduzione dell'orario con ricorso alla cassa integrazione, per lavori che richiedono sorveglianza medica e per lavori particolarmente pericolosi.
Consigli  utili
Il lavoro interinale è particolarmente indicato per chi:
1. Deve inserirsi nel mondo del lavoro e ha un titolo di studio o una professionalità elevata ma poca esperienza concreta.
2. Per motivi personali, preferisce lavorare per brevi periodi.
3. Svolge altre attività p/time
Fare attenzione alle agenzie abusive. Accertarsi sempre che la società di Lavoro Interinale sia regolarmente autorizzata dal Ministero del Lavoro.
Modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria del 2000
Con la legge finanziaria relativa l’anno 2000, si sono modificati alcuni articoli della Legge 196/97  e si sono introdotti le seguenti novità per l’utilizzo del lavoro temporaneo:
1. Utilizzo del lavoro temporaneo e limiti numerici:
E’ superato il divieto di utilizzare figure impiegatizie nei settori dell’agricoltura e dell’edilizia. Per quanto riguarda le altre qualifiche, viene esteso a questi settori il decreto di surroga: ciò significa che se le parti non si accorderanno entro 4 mesi su aree e modalità della sperimentazione, come già previsto dall’art.1, comma 3, il Ministero dovrà intervenire con un proprio decreto.
Il decreto di surroga già previsto dall’art. 11 della 196/97, oltre ad essere esteso, come appena visto, ai settori dell’edilizia e dell’agricoltura, vede anche estesa la propria portata, nel senso che dovrà decidere non soltanto i casi in cui può essere concluso il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ma anche le percentuali massime di utilizzo relativamente agli occupati a tempo indeterminato.
2. Qualifiche di esiguo contenuto professionale:
E’ superato il divieto per le qualifiche di esiguo contenuto professionale ed è sostituito da un divieto per le mansioni individuate dai CCNL di categoria che possano presentare il pericolo per la sicurezza del lavoratore o di terzi.
Inoltre è stato introdotto il divieto di inquadrare il lavoratore temporaneo a livelli di inquadramento che abbiano carattere esclusivamente transitorio.
3. Fondo Formazione e contributo a carico dei datori di lavoro:
Il fondo per la formazione, mai decollato per i rilievi della Corte dei Conti, cambia natura giuridica: si tratterà di un fondo bilaterale appositamente costituito dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di fornitura e il Ministero del lavoro eserciterà la vigilanza sulla gestione.
Il contributo per la formazione, a carico dei datori di lavoro (imprese fornitrici), viene ridotto dal 5% al 4% delle retribuzioni. Si prevede  in ogni caso che le somme già pagate dalle imprese fornitrici in base alla previgente normativa  siano versati al nuovo Fondo.

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