Shadowbox Effect
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                                                         La difficoltà non sta nel credere nelle nuove idee, ma nel fuggire dalle vecchie.
                                                        John Maynard Keynes
 
                              

Contratto di Apprendistato

Unknown | 12:53 | 0 commenti


L’apprendistato è un contratto misto di lavoro e formazione, nel quale si alternano:
la formazione informale interna all’azienda, che si realizza durante lo svolgimento delle normali attività lavorative mediante l’affiancamento dell’apprendista da parte di un lavoratore esperto che ha il compito di trasferirgli le conoscenze e le competenze necessarie, seguire e controllare l’iter formativo, favorire l’integrazione tra l’apprendimento sul lavoro e la formazione formale;
la formazione formale, interna, o più spesso esterna all’azienda, che si realizza invece in modo organizzato e strutturato (ad esempio con lezioni d’aula, presenza di testimoni, formazione a distanza, ecc.) ed ha la funzione di garantire al lavoratore l’acquisizione di competenze trasversali e tecnico-professionali.
L’apprendistato rappresenta  una occasione di crescita per i giovani, ai quali è offerta la possibilità di entrare nel mondo del lavoro con un contratto che permette di potenziare ed approfondire le proprie competenze e quindi di migliorare le prestazioni lavorative, ed è un’opportunità per le aziende, che al termine del percorso possono avere a disposizione professionalità più preparate riguardo ai processi produttivi ed organizzativi, e durante l’apprendistato possono fruire degli sgravi contributivi previsti dalla normativa.
Inoltre per i giovani di età inferiore ai 18 anni il contratto di apprendistato è una delle modalità, in alternativa al sistema scolastico e alla formazione professionale, per assolvere al diritto-dovere di istruzione e formazione previsto dalla legge Moratti.
LE TRE TIPOLOGIE CONTRATTUALI
Il Decreto Legislativo n. 276/2003 (emanato in attuazione della Legge di riforma del mercato del lavoro n. 30/2003) ha profondamente modificato la disciplina dell’apprendistato introducendo tre distinte tipologie contrattuali, diversificate per finalità e fasce di età dei destinatari ma accomunate dalla caratteristica di coniugare lavoro e formazione:
a) il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (art. 48), finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. Possono essere assunti con tale tipo di contratto i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto i 15 anni, per una durata variabile a seconda della qualifica da conseguire e delle precedenti esperienze formative, e comunque per un periodo massimo di 3 anni;
b) il contratto di apprendistato professionalizzante (art. 49). Tale contratto può essere stipulato con i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, per una durata che varia da un minimo di 2 anni a un massimo di 6 anni in funzione della qualificazione da conseguire attraverso la formazione sul lavoro e la formazione formale, interna od esterna all’azienda;
c) il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione - cosiddetto alto apprendistato - (art. 50) riservato ai giovani  di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
LA FORMAZIONE FORMALE
Si è detto più sopra che la formazione formale può essere erogata, a seconda delle caratteristiche dell’azienda, sia all’interno dell’azienda, che, più spesso, all’esterno, mediante la frequenza di attività formative organizzate presso Enti di formazione appositamente incaricati dalla amministrazione pubblica.
Sono previste, in funzione dell’età degli apprendisti:
· attività formative per apprendisti in diritto-dovere di istruzione e formazione (della durata di 240 ore annue, o 280 ore per la macroarea metalmeccanica industria);
· attività formative per apprendisti non in diritto-dovere di istruzione e formazione (della durata di 120 ore annue, o 160 ore per la macroarea metalmeccanica industria).
Formazione formale esterna
Gli apprendisti da avviare alla formazione esterna vengono selezionati tramite il sistema gestionale regionale,  con l’approvazione, da parte delle Province, di graduatorie mensili.
Gli apprendisti in diritto-dovere di istruzione e formazione vengono tutti avviati ai corsi; per quelli non in diritto-dovere, non essendoci risorse sufficienti a garantire la formazione a tappeto, viene operata dal software regionale una selezione che dà la priorità a quelli più giovani e con titolo di studio più basso.
A ciascun apprendista selezionato per la partecipazione alle attività formative vengono assegnati:
- un voucher di accompagnamento, da spendere presso uno degli Enti bilaterali appositamente incaricati, che hanno la funzione di orientare gli apprendisti nella scelta dei moduli formativi da frequentare;
- un voucher formativo, composto da più buoni (uno per modulo), spendibile presso gli Enti di formazione.
Il percorso formativo dell’apprendista si articola pertanto in:
1) un micromodulo di orientamento della durata di 2 ore;
2) un modulo formativo per l’acquisizione di competenze di base (per i soli apprendisti in diritto-dovere di istruzione e formazione) della durata di 120 ore;
3) un modulo formativo per l’acquisizione di competenze trasversali della durata di 48 ore;
4) un modulo formativo per l’acquisizione di competenze tecnico-professionalizzanti della durata di 70 ore;
5) un modulo formativo aggiuntivo (per la sola macroarea metalmeccanica industria) della durata di 40 ore.
Formazione formale interna
Se l’apprendista è assunto da un’azienda che ha caratteristiche tali da poter erogare la formazione formale al proprio interno, il suo percorso formativo formale, articolato come poco sopra descritto - punti 1) / 5) - si svolgerà interamente o parzialmente nel luogo di lavoro.
DICHIARAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
Al termine della formazione formale, sia interna che esterna all’azienda, viene rilasciata all’apprendista una Dichiarazione di percorso formativo, che attesta i moduli formativi frequentati, le competenze acquisite e l’assolvimento dell’obbligo, certificato dalla pubblica amministrazione (Provincia).

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