Shadowbox Effect
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                                                         La difficoltà non sta nel credere nelle nuove idee, ma nel fuggire dalle vecchie.
                                                        John Maynard Keynes
 
                              

Eventi sismici

Unknown | 11:44 | 0 commenti


In caso di eventi sismici durante l'orario lavorativo è bene conoscere innanzitutto le norme e procedure che regolano a livello legale tali situazioni, in seguito un breve vademecum diramato dall'azienda.
L’ articolo 18 del D.Lgs.81/08 impone come obbligo penale per datore di lavoro e dirigenti di:
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato: tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
L’articolo 43 del Decreto prevede poi come obbligo penale per datore di lavoro e dirigenti di:
- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- fare sì che i lavoratori addetti alla gestione delle emergenze siano formati, in numero sufficiente e dispongano di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva;
- informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
- programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;
- astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
Infine l’articolo 44 del Decreto definisce chiaramente i diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato:
- il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa;
- il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
Quindi i lavoratori devono pretendere da datore di lavoro e dirigenti che:
- esista e sia a conoscenza di tutti i lavoratori (anche gli esterni) dell’ azienda il documento formale “Piano di emergenza”, comprendente anche le procedure e le misure di comportamento (cosa fare e cosa non fare) in caso di terremoto;
- siano designati i responsabili e gli addetti alla gestione dell’ emergenza, che devono gestire e coordinare tutte le azioni da intraprendere in caso di terremoto;
- sia possibile abbandonare il posto di lavoro in condizioni di sicurezza;
- non venga richiesto di rientrare nei luoghi di lavoro, se non dopo aver accertato tramite i Vigili del Fuoco o la Protezione Civile la sicurezza dei fabbricati, anche in vista di ulteriori scosse.
Anche nel caso di mancanza di una organizzazione aziendale della sicurezza, in caso di terremoto, i lavoratori devono:
- al termine delle prime scosse (in cui devono pensare a ripararsi sotto tavoli, architravi, strutture portanti), anche se nessun responsabile dà l’ ordine di evacuazione, abbandonare immediatamente e senza indugi il fabbricato e portarsi a distanza di sicurezza (almeno 50 metri dallo stesso e da altri fabbricati;
- se non fanno parte delle squadre degli addetti alla gestione dell’ emergenza, non prendere nessuna iniziativa, ma pensare solo ad abbandonare (dopo le prime scosse) il posto di lavoro senza indugio e senza nessuna preoccupazione per danni a macchinari o beni aziendali;
- se fanno parte delle squadre degli addetti alla gestione dell’ emergenza, eseguire le azioni previste nel Piano di Emergenza, secondo la formazione ricevuta, ricordando comunque che non sono né Vigili del Fuoco, né infermieri professionisti;
- se il fabbricato ha subito danni anche lievi (crepe, vetri rotti, distacchi di intonaco, evidenti inclinazioni o flessioni delle strutture portanti, ecc.) non rientrare all’ interno dello stesso, nemmeno se lo chiede il capo o il datore di lavoro, a meno che non vi sia autorizzazione formale (scritta) da parte dei Vigili del Fuoco o della Protezione Civile;
- nel dubbio richiedere sempre l’ intervento dei Vigili del Fuoco o della Protezione Civile e non fidarsi di rassicurazioni generiche e non sopportate da fatti evidenti.
AlmavivaContact
Comunicato di procedura aziendale diramato il 29 maggio 2012
Un terremoto normalmente si manifesta con una violenta scossa iniziale, seguita da alcuni momenti di pausa, con successive scosse di intensità normalmente assai inferiore a quella iniziale (scosse di assestamento/sciame sismico).
Anche queste ultime, comunque, possono essere estremamente pericolose in quanto possono causare il crollo di strutture lesionate dalla scossa iniziale [...]
> Nel caso di scossa iniziale di violenza tale da provocare subito crolli e/o evidenti lesioni strutturali e comunque in tutti i casi in cui non sia possibile abbandonare i locali entro pochi secondi (5-10 secondi al massimo), è fondamentale non sostare al centro degli ambienti e portarsi vicino alle pareti portanti dello stabile e, possibilmente, in aree di angolo con maggiore resistenza presunta; in alternativa, un riparo accettabile può essere offerto dalla scrivania o tavolo di lavoro. Evidentemente, i tempi ridottissimi di reazione all'evento e, pertanto, l'impossibilità oggettiva di una ricognizione preliminare dell'edificio atta a valutare la situazione determinatasi, rende assolutamente imprenscindibile la valutazione soggettiva dell'esistenza di condizioni idonee per l'abbandono dei locali.
> Solo quando le scosse telluriche siano di lieve intensità (non si verificano crolli) i lavoratori possono autonomamente procedere all'evacuazione dei locali, portandosi al di fuori dell'edificio in modo ordinato, utilizzando le regolari vie di esodo, escludendo l'uso degli ascensori.
> Per questo evento ovviamente non si deve attendere alcun avviso sonoro o vocale per attivare l'emergenza.
> Una volta al di fuori dello stabile, allontanarsi da questo e da altri vicini, portandosi in ampi piazzali lontano da alberi di alto fusto e da linee elettriche aeree e restare in attesa che l'evento venga a cessare.
> Nel caso in cui le scosse telluriche avessero comportato crolli significativi e/o compromesso in modo evidente la stabilità delle strutture, è preferibile evitare di spostarsi all'interno dei locali, ed attendere l'arrivo dei soccorsi, segnalando all'esterno, se possibile, la propria presenza.
> Durante le scosse telluriche allontanarsi da finestre, specchi, vetri, lampadari, scaffalature, apparecchi elettrici. Attenzione alla caduta di oggetti.
> Prima di abbandonare lo stabile, una volta terminata la scossa tellurica, sopratutto in condizioni di scarsa visibilità accertarsi con cautela se le regolari vie di esodo sono sicuramente fruibili (saggiando il pavimento, scale e pianerottoli appongiandovi prima il piede che non sopporta il peso del corpo e, successivamente, avanzando). In caso contrario attendere l'arrivo dei soccorsi esterni evitando di provocare sollecitazioni alle strutture che potrebbero creare ulteriori crolli.
> Spostarsi muovendosi lungo i muri, anche discendendo le scale.
> Se le condizioni ambientali lo consentono, può essere utile scendere le scale all'indietro; ciò consente di saggiare la resistenza del gradino prima di trsferirvi tutto il peso del corpo.
> Controllare attentamente la presenza di crepe sui muri, tenendo presente che le crepe orizzontali o che formano sulle pareti una X sono, in genere, più pericolose di quelle verticali.
> Non usare gli ascensori
> Non usare fiammiferi o accendini; le scosse potrebbero aver danneggiato le tubazioni di gas.
In caso di evacuazione, l'eventuale rientro all'interno dell'edificio deve essere comunicato dal responsabile/addetti per la gestione delle emergenze, previa verifica (dall'esterno) dell'assenza di crolli e/o evidenti lesioni strutturali.
In ogni caso, cautela, buonsenso e sopratutto assenza di panico, sono fattori fondamentali per ridurre il rischio di amplificare le conseguenze dell'evento.

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