Shadowbox Effect
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                                                         La difficoltà non sta nel credere nelle nuove idee, ma nel fuggire dalle vecchie.
                                                        John Maynard Keynes
 
                              

Contratti Atipici

Unknown | 13:09 | 0 commenti


Per maggiore chiarezza conoscitiva, riproduciamo alcuni modelli di contratti relativi alle differenti tipologie di rapporto di lavoro definito "atipico" in quanto non rientrante nelle tipologie consuete del lavoro subordinato; questi modelli sono stati elaborati dal sindacato CGIL Nidil (Nuove Identità di Lavoro).
Si tratta di schemi utili per garantire una sia pur minima soglia di garanzia in un mercato del lavoro che negli ultimi anni ha conosciuto un percorso di deregolamentazione e flessibilizzazione che, in nome della liberalizzazione del mercato stesso, ha reso molto più complesso e nebuloso il quadro delle regole a cui prestatori e datori di lavoro (sia pubblici che privati) dovrebbero essere chiamati ad attenersi.

1) Schema di contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un ente pubblico

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CON L'ENTE PUBBLICO   
.....................................................
    L’anno … ( ) il giorno .... del mese di ........., nella sede …………. di ……………….., in Via n. , con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,
  • Tra l’Azienda ……………………….di ……………………-di seguito denominata più semplicemente Azienda
  • e il Sig.   ..........................................  di seguito denominato più semplicemente Collaboratore,
PREMESSO
  • che l’Azienda ha attivato un Progetto di : "___________________________________ "
  • che per tali motivi l’Azienda ha deciso di individuare un collaboratore esterno, ed accentrare su quest’ultimo il compito di realizzazione degli obiettivi del Progetto.
  • che il collaboratore di è reso disponibile a prestare stabilmente la propria collaborazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali indicate a favore dell’Azienda.
  • che le parti sono concordi nello stipulare un contratto di collaborazione coordinata continuativasenza vincolo di subordinazione, sino al .........., avente ad oggetto una prestazione d’opera sottoposta alle norme di cui al Titoli III del Libro quinto del Codice Civile.Conferimento dell’incarico
L’Ente conferisce al Collaboratore che accetta l’incarico avente ad oggetto la seguente attività: "___________________________________"
I tempi e le modalità delle prestazioni verranno concordemente stabiliti in base alle necessità ed esigenze organizzative, fermi restando l’assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e  l’autonomia di esecuzione della prestazione da parte del Collaboratore.
Il Collaboratore nel rapporto con l’Ente Pubblico - e con i referenti dallo stesso indicati - stabilisce  le modalità di espletamento del progetto da realizzare e gli orari entro cui operare per la realizzazione della parte da espletare in collaborazione con i dipendenti.
Nell’effettuare quanto sopra descritto il Collaboratore si organizzerà autonomamente in stretto raccordo con gli altri collaboratori del progetto sulle metodologie da eseguire di volta in volta rapportandosi con il responsabile del progetto dell’ufficio di riferimento.
  1. Natura dell’incarico
L’incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222-2229 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali di opera e/o di natura intellettuale, senza vincolo di subordinazione e con possibilità di prestare la attività all’interno della sede dell’Azienda.
Il Collaboratore compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto e con le dichiarazioni nello stesso rese, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata.
Eventuali altre attività prestate in favore di terzi in via autonoma o subordinata possono avvenire liberamente, nel pieno rispetto della riservatezza e solo per attività che non siano concorrenti con quella di cui al presente contratto.
  1. Obiettivi dell’incarico
Gli obiettivi dell’incarico sono: _____________________
  1. Durata dell’incarico
Il presente incarico decorre dal ............... con scadenza fissata al .................. e avrà un periodo di prova di .... giorni così come previsto nell’accordo generale del .............. .
L’eventuale rinnovo dovrà essere rinegoziato e deliberato dall’Azienda.
Il Collaboratore avrà la facoltà di sospendere temporaneamente la collaborazione, dandone anticipata comunicazione e compatibilmente con le esigenze dell’Azienda, per ....... giorni non retribuiti, ( pari a 24 gg. riparametrati su base annua in relazione alla durata del contratto così come previsto nell’accordo generale del ...... ) anche non consecutivi nel corso della validità del contratto.
Oltre alla sospensione come previsto nel punto precedente, il Collaboratore potrà inoltre interrompere la collaborazione per un periodo massimo di gg. ......., per gravi e giustificati motivi quali a titolo semplificativo malattia, infortunio, gravi necessità familiari, e nel caso di maternità per tutto il periodo di astensione obbligatoria, dandone tempestiva comunicazione all’Azienda e senza che per ciò il contratto possa risolversi, fatta salva la sua naturale scadenza.
Il Collaboratore dovrà comunicare tempestivamente all’Ente l’impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del presente contratto, al fine di permettere all’Azienda di intervenire con soluzioni alternative.
In caso di assenza giustificata il Collaboratore ha facoltà di farsi sostituire da altri collaboratori preventivamente concordati con l’Azienda .
Nell’ipotesi di interruzione come prevista nel punto sopra menzionato il Collaboratore sarà tutelato, limitatamente al caso di malattia o infortunio, da apposita polizza assicurativa, instaurata appositamente dall’Azienda, le cui caratteristiche saranno concordate successivamente.
  1. Organizzazione
L’Ente metterà a disposizione del Sig. ............ l’organizzazione necessaria per l’espletamento dell’incarico.
Inoltre il Collaboratore pur con l’autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta, dovrà coordinarsi con i collaboratori e gli uffici preposti dell’Azienda, al fine di permettere e garantire il regolare svolgimento delle attività così come previste dal contratto.
  1. Compenso
Per tale incarico l’Azienda si impegna a corrispondere al Sig. il seguente compenso :
Per un totale netto di Lire____________ oltre a quanto dovuto per ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista dalla Legge .
Si precisa che verrà stabilito uno standard medio di pratiche lavorate per ogni ora, che verrà tenuto in considerazione come elemento congiunto al numero di ore per quantificare il compenso.
Il corrispettivo verrà liquidato il 15 di ogni mese, previa presentazione della nota professionale da parte del collaboratore entro i primi 5 giorni del mese, o comunque nel termine di 10 giorni successivi alla presentazione della nota professionale.
In caso di ritardato pagamento dei compensi previsti dal presente contratto si stabilisce una maggiorazione a titolo di penale per l’Azienda definita nell’accordo generale.
  1. Rimborsi spese
Spese di viaggio, vitto e alloggio, relative a trasferte debitamente e preventivamente autorizzate dalla Direzione dell’Azienda, saranno rimborsate integralmente dietro presentazione di idonea documentazione.
  1. Recesso e risoluzione contrattuale
Entrambe le parti possono risolvere il presente accordo per inadempienza ; in caso di recesso così come previsto dall’accordo generale il periodo di preavviso è di ...... giorni.
In caso di inadempienza di una delle parti, salvo il diritto alla liquidazione degli eventuali danni subiti ed al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell’interruzione, il recesso deve essere motivato e in linea con quanto previsto nell’accordo aziendale.
Inadempienze gravi e ripetute rispetto agli obblighi contrattuali comportano il diritto per la controparte di risolvere il presente contratto.
La parte che intende far valere il presente articolo dovrà darne comunicazione alla controparte con richiesta di rimuovere le cause entro trenta giorni dalla comunicazione.
Qualora le cause non vengano rimosse nei trenta giorni successivi alla comunicazione, il contratto si intenderà risolto.
La parte che intendesse far valere le proprie ragioni in ordine al recesso o alla interruzione del contratto attiverà le procedure previste nel successivo art.11.
  1. Obblighi del committente
L’Azienda dovrà provvedere a stipulare idonea polizza assicurativa in favore del Collaboratore a copertura dei seguenti rischi :
  • malattia ed infortunio del Collaboratore ;
  • responsabilità civile verso terzi, ivi comprese le spese legali ed i danni arrecati eventualmente all’Azienda.
La polizza come sopra prevista dovrà coprire gli eventi occorsi durante la durata del presente contratto ed i sinistri occorsi durante e per effetto della collaborazione, ancorchè prestata in modi e termini che esulino dalle strette previsioni contrattuali, ivi espressamente ricompreso iltragitto, con qualunque mezzo percorso, da e per il luogo in cui la collaborazione debba essere prestata. La polizza dovrà garantire oltre la copertura di eventuali postumi permanenti anche i compensi previsti dal presente contratto di collaborazione nei limiti di durata previsti dallo stesso.
Nel caso di sospensione o anticipata risoluzione del contratto, dovuta a provata e documentata impossibilità di proseguimento, al Collaboratore sarà garantita la priorità assoluta in caso di ripristino da parte dell’Ente di rapporti di collaborazione per la medesima attività.
Il rapporto instaurato in ragione del presente contratto determinerà in favore del Collaboratore il diritto di veder valutato il servizio prestato in occasione dei concorsi pubblici banditi dall’Ente per formulazioni di graduatorie o assunzioni .
  1. Spese di convenzione
Le spese di bollo relative alla presente convenzione sono a carico del Collaboratore.
Tale atto, ai sensi del D.P.R. n. 131/86 è soggetto a registrazione solo in caso d’uso (TARIFFA PARTE II art. 10).
  1. Controversie
Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all’interprete del presente contratto, ovvero alla sua applicazione, si espleterà un tentativo di conciliazione presso la direzione Provinciale del Lavoro di
  1. Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le norme previste nell’accordo aziendale e le vigenti norme civili e fiscali.
Il presente atto, in duplice originale da tenere agli atti dell’Azienda e del Collaboratore, previa lettura ed approvazione - viene letto, approvato e sottoscritto come segue :
per l’Azienda                                           Sig. (Sig.ra)
___________________                      __________________
COMMENTO
Questo schema di contratto è applicabile per i rapporti di lavoro da instaurare con la Pubblica Amministrazione (Comuni, Province Regioni, Stato Enti Pubblici) ed è modulato sulla tipologia di "prestazione a progetto".
Elementi essenziali che contratti di questo tipo devono contenere sono le disposizioni contenute negli artt. 3,4,6,8 e 11 in quanto la loro mancanza farebbe venir meno la certezza dei reciproci adempimenti. Le disposizioni contenute negli altri articoli possono essere  modificate o comunque, laddove possibile, essere oggetto di trattativa.
E' evidente che ogni singola Pubblica Amministrazione può aver elaborato, o comunque essere tenuta al rispetto di norme di legge o regolamentari che implichino una diversificazione nella stesura del contratto, ma le disposizioni contenute negli articoli sopra citati - ancorché espresse in formulazioni differenziate - sono da considerare inderogabili (art. 3, 4 e 6) o comunque molto importanti e rilevanti (art. 8 e 11).

2) Schema di contratto di collaborazione con un'azienda privata


CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
La... , con sede in... , in persona del legale rapp.te ...p.t. ...cod. fisc. (committente)
E
Il (collaboratore)....................................................
  1. La committente conferisce incarico al - il quale accetta - di prestare la propria attività di collaborazione avente per oggetto ... ;
  2. Il … si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione coordinata, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità e le richieste che saranno lui avanzate dagli organi direttivi della società, nei limiti e con le modalità del presente contratto, salva la verifica periodica di controllo e di regolare esecuzione;
  3. La prestazione avrà inizio con il giorno per terminare il giorno . Il presente contratto potrà essere rinnovato tacitamente per quante volte le parti lo desiderino. La disdetta del contratto dovrà essere comunicata con raccomandata A.r. almeno trenta giorni antecedenti la scadenza.
  4. Il corrispettivo mensile della prestazione viene stabilito forfettariamente in nette £. .Tale somma dovrà essere corrisposta posticipatamente per tutto il tempo previsto dal presente contratto. Nel corrispettivo sopra determinato non si intendono comprese tutte le spese inerenti e conseguenti la prestazione stessa. Il Committente si impegna a versare quanto di sua competenza stabilito dalle normative e da eventuali accordi collettivi compresa la ritenuta d’acconto ai fini IRPEF e la ritenuta previdenziale;
  5. Al lavoratore spettano comunque ferie retribuite di almeno 15 giorni.
  6. In caso di malattia che superi i 15 giorni o di maternità, la scadenza contrattuale si intende prorogata di eguale periodo.
  7. Se il committente alla scadenza del presente contratto intendesse procedere all'assunzione con contratto di lavoro dipendente, altro lavoratore che svolga le medesime mansioni del collaboratore, il collaboratore firmatario del presente contratto avrà diritto di prelazione sull'assunzione di cui sopra
  8. La committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento che renda non proseguibile il rapporto fiduciario instaurato. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno trenta giorni a mezzo raccomandata. Il Collaboratore potrà sempre, se lo ritiene opportuno far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro dieci giorni dal ricevimento del preavviso.
  9. Controversie Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all’interpretazione del presente contratto, ovvero alla sua applicazione, si espleterà un tentativo di conciliazione presso la direzione Provinciale del Lavoro di ....
  10. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia purché non in contrasto con quanto qui previsto;
  11. Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali ed inderogabili, talché l'inosservanza di anche una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.
Letto, comfermato e sottoscritto
COMMENTO
Lo schema di contratto qui sopra riportato è l'esempio più semplice di un contratto fra privati contenente alcune disposizioni assolutamente inderogabili e poche altre norme che possono essere oggetto di trattativa. Alcune altre condizioni più favorevoli al lavoratore possono però essere ipotizzate ed inserite, come ad esempio la possibilità di far stipulare al committente una polizza infortuni, un accordo per polizze previdenziali integrative, il diritto alla formazione sia d'ingresso sia per l'intera durata del contratto (quest'ultima ovviamente può divenire necessaria per alcune tipologie di lavoro).
Norme assolutamente da inserire nel contratto sono quelle contenute negli articoli 1,3,4 ed 8, cioè quelle che delimitano la natura del contratto e la sua durata, il suo compenso e le modalità di recesso anticipato. La mancanza di una sola di queste disposizioni rende il contratto inaccettabile per il venir meno di uno degli elementi essenziali che garantiscono il lavoratore.
Le altre norme, altrettanto importanti, possono però essere oggetto di differenziazione e trattativa.

3) Schema di contratto di collaborazione occasionale
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE
La ..., con sede in.... , in persona del legale rapp.te .....p.t. .....  cod. fisc. (committente)
E
Il (collaboratore).......................................
  1. La committente conferisce incarico al ......- il quale accetta di prestare la propria attività di collaborazione occasionale avente per oggetto ... ;
  2. Il … si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità e le richieste che saranno lui avanzate dagli organi direttivi della società, nei limiti e con le modalità del presente contratto;
  3. La prestazione avrà inizio con il giorno per terminare inderogabilmente il giorno . Il presente contratto potrà essere rinnovato e la reiterazione per più di una volta nel medesimo anno lo trasformerà senza bisogno di ulteriori formalità in collaborazione coordinate e continuata.
  4. Il corrispettivo della prestazione viene stabilito forfettariamente in nette £. .Tale somma dovrà essere corrisposta posticipatamente al termine del contratto, sarà facoltà delle parti se la prestazione è di durata superiore al mese di prevedere la corresponsione di acconti. Nel corrispettivo sopra determinato non si intendono comprese tutte le spese inerenti e conseguenti la prestazione stessa. Il Committente si impegna a versare quanto di sua competenza stabilito dalle normative in essere e da eventuali accordi collettivi;
  5. In caso di malattia che superi i 15 giorni o di maternità, la scadenza contrattuale si intende prorogata di eguale periodo.
  6. La committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento che renda non proseguibile il rapporto fiduciario instaurato. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno dieci giorni a mezzo raccomandata. Il Collaboratore potrà sempre, se lo ritiene opportuno far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro cinque giorni dal ricevimento del preavviso.
  7. Controversie Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all’interpretazione del presente contratto, ovvero alla sua applicazione, si espleterà un tentativo di conciliazione presso la direzione Provinciale del Lavoro di ....
  8. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia purchè non in contrasto con quanto qui previsto;
  9. Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali ed inderogabili, talchè l'inosservanza di anche una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.
Letto, confermato e sottoscritto
COMMENTO
Lo schema di contratto qui sopra riportato è l'esempio più semplice di un contratto di collaborazione occasionale fra privati contenente alcune disposizioni assolutamente inderogabili e poche altre norme che possono essere oggetto di trattativa.
Va sottolineato che la maggior parte delle collaborazioni occasionali instaurate sfuggono a qualsiasi tentativo di contratto scritto, trattandosi per lo più di impegni lavorativi estremamente sporadici e, soprattutto, per il timore della committenza di veder instaurati contratti di altro tipo e natura. In assenza di contratto per avere una certezza almeno della corresponsione del compenso è comunque sufficiente - dopo l'inizio della prestazione - l'invio di una raccomandata a.r. al committente del seguente tenore :"In relazione alla collaborazione occasionale fra noi instaurata Le confermo che il mio impegno consisterà in … e l'accettazione da parte mia del compenso fissato in nette £. … , nonchè che il nostro rapporto deve intendersi concluso in data …"
Alcune altre condizioni più favorevoli al lavoratore possono però essere ipotizzate ed inserite, (il tutto ovviamente commisurato alla natura della prestazione ed alla sua durata) come ad esempio la possibilità di far stipulare al committente una polizza infortuni, un accordo per polizze previdenziali integrative, il diritto alla formazione sia d'ingresso sia per l'intera durata del contratto (quest'ultima ovviamente può divenire necessaria per alcune tipologie di lavoro).
Norme assolutamente da inserire nel contratto sono quelle contenute negli articoli 1,3,4 e 6 cioè quelle che delimitano la natura del contratto e la sua durata, il suo compenso e le modalità di recesso anticipato. La mancanza di una sola di queste disposizioni rende il contratto inaccettabile per il venir meno di uno degli elementi essenziali che garantiscono il lavoratore.
Le altre norme, altrettanto importanti, possono però essere oggetto di differenziazione e trattativa.

4) Schema di contratto di consulenza professionale
CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE
La ...., con sede in ..., in persona del legale rapp.te .. p.t....  cod. fisc. (committente)
E
Il (collaboratore)..................................................
  1. La committente conferisce incarico al - il quale accetta - di fornire la propria consulenza professionale in ordine al progetto (ovvero alla specifica attività, od all lezione);
  2. Il … si impegna a prestare la propria attività con professionalità e con la diligenza del buon padre di famiglia nei limiti e con le modalità del presente contratto;
  3. La prestazione avrà inizio con il giorno e terminerà alla conclusione dell'attività (ovvero … il giorno …). Il presente incarico potrà essere rinnovato.
  4. Il corrispettivo della prestazione viene stabilito forfettariamente in nette £. .....Tale somma dovrà essere corrisposta posticipatamente al termine del contratto, sarà facoltà delle parti se la prestazione è di durata superiore al mese di prevedere la corresponsione di acconti. Nel corrispettivo sopra determinato non si intendono comprese tutte le spese inerenti e conseguenti la prestazione stessa. Il Committente si impegna a versare quanto di sua competenza stabilito dalle normative in essere e da eventuali accordi collettivi;
  5. La committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento che renda non proseguibile il rapporto fiduciario instaurato. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno dieci giorni a mezzo raccomandata. Il Consulente potrà sempre, se lo ritiene opportuno far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro cinque giorni dal ricevimento del preavviso.
  6. Controversie Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all’interpretazione del presente contratto, ovvero alla sua applicazione, si espleterà un tentativo di conciliazione presso la direzione Provinciale del Lavoro di ......
  7. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia purchè non in contrasto con quanto qui previsto;
  8. Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali ed inderogabili, talchè l'inosservanza di anche una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.
Letto, confermato e sottoscritto
COMMENTO
Lo schema di contratto qui sopra riportato è un esempio molto semplice di un contratto di consulenza professionale fra privati contenente alcune disposizioni assolutamente inderogabili e poche altre norme che possono essere oggetto di trattativa.
Alcune altre condizioni più favorevoli possono però essere ipotizzate ed inserite, (il tutto ovviamente commisurato alla natura della prestazione ed alla sua durata).
Norme assolutamente da inserire nel contratto sono quelle contenute negli articoli 1,3,4 e 5 cioè quelle che delimitano la natura del contratto la sua durata, il suo compenso e le modalità di recesso anticipato. La mancanza di una sola di queste disposizioni rende il contratto inaccettabile per il venir meno di uno degli elementi essenziali che garantiscono il lavoratore.
Le altre norme, altrettanto importanti, possono però essere oggetto di differenziazione e trattativa.
5) Schema di contratto di associazione in partecipazione
E' doveroso premettere che Cgil-NIdiL- congiuntamente alla Filcams-Cgil- ritiene i contratti di associazione in partecipazione un'elusione sostanziale del contratto di lavoro subordinato. Pertanto, tali contratti vanno scoraggiati e contrastati. Riteniamo però che, nell'attesa di un provvedimento legislativo che modifichi la norma del codice civile che ha permesso il proliferare di questa tipologia contrattuale, sia necessario nell'interesse dei lavoratori dare un'informazione il più possibile corretta ed esauriente.

CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
La…. , con sede in… , in persona del legale rapp.te p.t. cod. fisc. (committente)
E
l ....................(associato)
  1. Il sig… si impegna ad apportare nella associazione esclusivamente la propria attività lavorativa nel settore …con l'esplicita esclusione della partecipazione ai rischi d'impresa, secondo le modalità e le richieste che saranno lui avanzate dagli organi direttivi della società, nei limiti e con le modalità del presente contratto;
  2. L'apporto avrà inizio con il giorno... per terminare il giorno... , ovvero con la eventuale cessazione dell'attività. Il presente contratto potrà essere rinnovato tacitamente per quante volte le parti lo desiderino. La disdetta del contratto dovrà essere comunicata con raccomandata A.r. almeno trenta giorni antecedenti la scadenza.
  3. A fronte del suo apporto di lavoro spetterà all'associato la partecipazione pari al ..% degli utili netti dell'impresa, con l'esplicita esclusione alla partecipazione alle perdite. Sarà comunque riconosciuto all'associato una indennità di presenza mensile stabilita in £.. Negli importi sopra determinati non si intendono comprese tutte le spese inerenti e conseguenti la prestazione stessa. Il Committente si impegna a versare quanto di sua competenza stabilito dalle normative vigenti e da eventuali accordi collettivi compresa la ritenuta d’acconto ai fini IRPEF e la ritenuta previdenziale;
  4. All'associato spettano comunque ferie retribuite di almeno 15 giorni.
  5. In caso di malattia che superi i 15 giorni o di maternità, la scadenza contrattuale si intende prorogata di eguale periodo.
  6. Se il committente alla scadenza del presente contratto intendesse procedere all'assunzione con contratto di lavoro dipendente, altro lavoratore che svolga le medesime mansioni dell'associato, il firmatario del presente contratto avrà diritto di prelazione sull'assunzione di cui sopra
  7. La committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento che renda non proseguibile il rapporto fiduciario instaurato. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno trenta giorni a mezzo raccomandata. L'associato potrà sempre, se lo ritiene opportuno far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro dieci giorni dal ricevimento del preavviso.
  8. Controversie Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all’interpretazione del presente contratto, ovvero alla sua applicazione, si espleterà un tentativo di conciliazione presso la direzione Provinciale del Lavoro di
  9. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia purché non in contrasto con quanto qui previsto;
  10. Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali ed inderogabili, talché l'inosservanza di anche una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.
Letto, confermato e sottoscritto
COMMENTO
Lo schema di contratto qui sopra riportato è l'esempio più semplice di un contratto fra privati per l'associazione in partecipazione. Contiene alcune disposizioni assolutamente inderogabili e poche altre norme che possono essere oggetto di trattativa. Altre e diverse condizioni più favorevoli al lavoratore possono, però, essere ipotizzate ed inserite, come ad esempio la possibilità di far stipulare al committente una polizza infortuni, un accordo per polizze previdenziali integrative, il diritto alla formazione sia d'ingresso sia per l'intera durata del contratto (quest'ultima ovviamente può divenire necessaria per alcune tipologie di lavoro).
Norme assolutamente da inserire nel contratto sono quelle contenute negli articoli 1, 2 e 7 cioè quelle che delimitano la natura del contratto, la sua durata, il suo compenso e le modalità di recesso anticipato. La mancanza di una sola di queste disposizioni rende il contratto inaccettabile per il venir meno di uno degli elementi essenziali che garantiscono il lavoratore.
Le altre norme, altrettanto importanti, possono però essere oggetto di differenziazione e trattativa.

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