Cassa integrazione guadagni (L.164/75)
L. 164/75 Cassa Integrazione Guadagni
Art. 1. Interventi di integrazione salariale. - Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è dovuta l'integrazione salariale nei seguenti casi:
1) integrazione salariale ordinaria per contrazione o sospensione dell'attività produttiva:
a) per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai;
b) ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato;
2) integrazione salariale straordinaria:
a) […]
b) per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali.
Art. 2. Misure dell'integrazione salariale. - L'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale che agli operai sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore 0 e il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali.
Art. 3. Trattamento previdenziale nei periodi dell'integrazione salariale. - I periodi di sospensione per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa fino ad un massimo complessivo di trentasei mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore.
Per detti periodi il contributo figurativo sarà calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa saranno versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Art. 4. Assistenza sanitaria nei periodi d'integrazione salariale. - Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva prestazione lavorativa.
L'assistenza sanitaria spetta anche nel corso dell'istruttoria delle domande d'integrazione salariale straordinaria e di disoccupazione speciale, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.
Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed all'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, sostituisce, in caso di malattia, l'indennità a carico degli Enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.
Art. 5. Procedure di consultazione sindacale. - Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la contrazione o la sospensione dell'attività produttiva, l'imprenditore è tenuto a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, la durata prevedibile della contrazione o sospensione e il numero dei lavoratori interessati.
Quando vi sia sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, superiore a sedici ore settimanali, si procederà, a richiesta dell'imprenditore o degli organismi rappresentativi dei lavoratori di cui al comma precedente, ad un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro.
La richiesta di esame congiunto dovrà essere presentata entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo comma e la relativa procedura dovrà esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima.
Negli altri casi di contrazione o sospensione dell'attività produttiva di cui all'articolo 1, l'imprenditore è tenuto a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, nonché per il tramite dell'associazione territoriale degli industriali, in quanto vi aderisca o le conferisca mandato, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
A tale comunicazione seguirà, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente ad oggetto i problemi relativi alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.
L'intera procedura di consultazione, ove attivata dalla richiesta dell'esame congiunto di cui al precedente comma, dovrà esaurirsi entro 25 giorni dalla data della richiesta medesima, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti.
All'atto della presentazione delle richieste di integrazione salariale ordinaria o straordinaria dovrà darsi comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo
Art. 6. Durata dell'integrazione salariale ordinaria. - L'integrazione salariale prevista per i casi di cui al precedente articolo 1, n. 1) è corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.
Le proroghe sono autorizzate dal Comitato speciale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, numero 788. Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.
L'integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio.
Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma non si applicano nei casi d'intervento determinato da eventi oggettivamente non evitabili.
Art. 7. Procedimento d'integrazione salariale ordinaria. - Per l'ammissione al trattamento d'integrazione salariale l'imprenditore presenta alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda nella quale dovranno essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la loro presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e delle ore di effettivo lavoro. La domanda deve essere presentata entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.
Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma precedente, lo eventuale trattamento d'integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.
Art. 8. Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni. - L'integrazione salariale è disposta dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, competente per territorio, previa conforme deliberazione di una Commissione provinciale, nominata con decreto del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e composta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che la presiede, da un funzionario dell'Ispettorato provinciale del lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia.
Partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissione un funzionario della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 9. Ricorso contro il provvedimento della Commissione provinciale. - Avverso il provvedimento della Commissione provinciale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al comitato di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.
Il ricorso può essere proposto entro il termine di trenta giorni dalla data della delibera anche da parte di ciascuno dei partecipanti alle sedute della commissione che, nel corso della votazione, abbia motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale.
Sui ricorsi di cui al presente articolo il Comitato speciale decide in via definitiva.
Art. 10. Procedimenti d'integrazione salariale straordinaria. - Per quanto non disposto dalla presente legge, l'integrazione salariale straordinaria è regolata dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464.
Art. 11. Durata dell'integrazione salariale straordinaria. - Nei casi di crisi economiche settoriali o locali la proroga trimestrale, di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, è ammessa nel limite massimo di sei mesi.
La proroga dell'integrazione salariale nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, dopo il primo anno, è disposta, per periodi non superiori a sei mesi, mediante decreto interministeriale da adottarsi nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. La concessione di tale proroga è subordinata all'accertamento dell'attuazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale.
Art. 12. Finanziamento della Cassa integrazione guadagni. - La Cassa integrazione guadagni è alimentata dai seguenti proventi:
1) contributo a carico delle imprese industriali nella misura dell'1 per cento della retribuzione, determinata a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153; per le imprese fino a 50 dipendenti il contributo è determinato nella misura dello 0,75 per cento. Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione, al termine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso, le aliquote contributive predette possono essere modificate, mantenendo lo stesso rapporto proporzionale, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788; tale modifica è obbligatoria quando la differenza fra le entrate e le uscite per le integrazioni salariali ordinarie risulti superiore al 10 per cento;
2) contributo addizionale a carico delle imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale nella misura dell'8 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotta al 4 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti, che sarà versato, in sede di conguaglio, alla Cassa integrazione guadagni. Il contributo addizionale non è dovuto quando l'integrazione salariale è corrisposta per sospensione o riduzione dell'orario di lavoro determinante da eventi oggettivamente non evitabili;
3) contributo a carico dello Stato previsto dall'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che resta determinato nella misura annua di 20 miliardi di lire, per gli anni successivi al 1975.
Art. 13. Computo dei dipendenti. - Ai fini della determinazione del limite di dipendenti, indicato al presente articolo 12, si tiene conto, fino al 31 dicembre 1975, del personale complessivamente in forza alla data del 10 gennaio 1975. Per gli anni successivi, il limite anzidetto è determinato, con effetto dal 10 gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell'anno precedente dichiarato dall'impresa.
Per le aziende costituite nel corso dell'anno solare si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo mese di attività. A tal fine l'impresa è tenuta a fornire all'INPS apposita dichiarazione al termine di ciascun anno.
Agli effetti di cui al presente articolo sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.
Art. 14. Bilancio della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria. - Nel bilancio della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria devono essere esposti, in voci distinte, i contributi degli imprenditori e dello Stato, secondo l'elencazione del precedente articolo 12 e le diverse forme di integrazione salariale di cui all'articolo 1 della presente legge.
Tra le entrate o le uscite sono iscritti gli avanzi o i disavanzi del precedente esercizio finanziario.
Art. 15. Impiegati. - Il limite dell'integrazione fissato dall'articolo 1, quarto comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, è elevato a lire 300.000.
L'integrazione si calcola sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.
Art. 16. Termine per il rimborso delle prestazioni. - Il termine di tre mesi fissato dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, è elevato a sei mesi.
Art. 17. Formazione professionale. - Nei casi di integrazione salariale straordinaria, l'Ufficio regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali interessate, promuove le opportune iniziative, formulando proposte, per l'istituzione di corsi di qualificazione o riqualificazione professionale.
Il lavoratore sospeso dal lavoro cessa dal beneficio dell'integrazione salariale quando rifiuti di frequentare i corsi di qualificazione o riqualificazione professionale.
Il trattamento d'integrazione salariale non è cumulabile con gli assegni, le indennità, i compensi spettanti per i corsi nonché con l'indennità o con il sussidio straordinario di disoccupazione o con altre provvidenze sostitutive o aggiuntive
Art. 18. Disposizioni particolari per gli operai agricoli. - La misura del trattamento sostitutivo dovuto agli operai agricoli ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è elevata all'80 per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell'articolo 3 della legge medesima.
La relativa spesa è posta a carico della gestione della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole.
Allo scopo di assicurare l'equilibrio della gestione, la misura dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, può essere modificata al termine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso mediante il provvedimento previsto dall'articolo 21 della legge medesima; tale modifica è obbligatoria quando la differenza fra le entrate e le uscite della gestione della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole risulti superiore al 10 per cento.
Per i ricorsi avverso i provvedimenti di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, numero 457, si applica quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 9 della presente legge.
Art. 19. Disposizioni finali. - E' abrogata ogni norma contraria o incompatibile con quelle della presente legge.
Art. 20. Regime transitorio. - A decorrere dal primo periodo di paga iniziatosi successivamente al 31 gennaio 1975, i trattamenti corrisposti dalla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria sono integrati entro i limiti e nella misura di cui all'articolo 2 della presente legge.
Con la stessa decorrenza sono dovuti i contributi di cui al precedente articolo 12 punto 1).
I limiti temporali degli interventi della Cassa integrazione guadagni previsti dalla presente legge si applicano per i periodi successivi alla data della sua entrata in vigore, anche agli interventi in corso.
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