Shadowbox Effect
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                                                         La difficoltà non sta nel credere nelle nuove idee, ma nel fuggire dalle vecchie.
                                                        John Maynard Keynes
 
                              

Congedi per cura ed educazione dei figli

Unknown | 11:56 | 0 commenti


I congedi per educazione e cura dei figli
Oltre ai permessi riconosciuti per l'assistenza ai familiari disabili, sono state introdotte (Legge 8 marzo 2000, n. 53) nuove agevolazioni lavorative a favore dei genitori, poi riprese dall'articolo 32 (e seguenti) del Testo Unico (Decreto Legislativo 151/2001).
I genitori, anche adottivi o affidatari, possono avvalersi delle forme di congedo per assistere i figli fino agli otto anni di età.
La lavoratrice madre, trascorso il periodo di astensione obbligatoria dopo il parto, può richiedere un periodo di astensione, frazionato o continuativo, non superiore ai sei mesi. Analogo periodo di astensione può essere richiesto dal lavoratore padre.
Va sottolineato che entrambi i genitori possono ottenere i permessi senza però eccedere il limite complessivo di dieci mesi.
Vi sono due eccezioni. Qualora nel nucleo sia presente un solo genitore (separato, deceduto o padre o madre sono "single"), questi potrà ottenere di assentarsi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
Qualora invece il genitore padre chieda un permesso per un periodo non inferiore a tre mesi, il suo limite è elevato a sette mesi e, quindi, se entrambi i genitori fruiscono di tali congedi il limite complessivo è elevato a undici mesi.
Per fruire dei permessi il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
Il licenziamento attivato nel periodo del congedo è nullo alla stessa stregua di quanto previsto per il licenziamento nel corso del congedo per maternità.

Retribuzione e aspetti previdenziali
Questi congedi sono computati nell'anzianità di servizio. Incidono invece negativamente sulla costituzione delle ferie, della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia, salvo disposizioni migliorative dei singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
Fino al terzo anno di età del bambino spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo, complessivo fra genitori, di sei mesi. In questo periodo vengono anche versati i relativi contributi figurativi. Dopo i tre anni di età l'indennità del 30% e i contributi figurativi sono riconosciuti solo in caso di redditi particolarmente bassi.

Affido e adozione
L'opportunità di fruizione dei congedi per cura è estesa anche ai genitori adottivi o affidatari.
Il limite di età del bambino in questo caso è più elastico. Se il minore ha un'età compresa fra sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro per cura, educazione, assistenza o malattia può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

Lavoratrici autonome
Anche alle lavoratrice non dipendenti, per le nascite successive al primo gennaio del 2000, è riconosciuta una forma di congedo parentale per cura dei figli.
La durata del congedo in questo caso è di soli tre mesi, anche frazionabili, da fruire dopo il congedo di maternità e fino al primo anno di vita del figlio.
Il trattamento economico è pari al 30% della retribuzione convenzionale della relativa categoria, quando si tratti di coltivatrici dirette, artigiane o commercianti.
Le lavoratrici autonome hanno invece diritto al trattamento economico solo in caso di effettiva interruzione dell'attività, da comprovarsi mediante dichiarazione di responsabilità dell'interessata, la cui veridicità può essere accertata dagli organi competenti. La domanda va presentata all'INPS prima dell'inizio del congedo.

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