Shadowbox Effect
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                                                         La difficoltà non sta nel credere nelle nuove idee, ma nel fuggire dalle vecchie.
                                                        John Maynard Keynes
 
                              

Testo unico sicurezza e salute (81/2008) attuativo L.123/2007

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Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che attua l’art. 1 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007, è stato emanato con Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e pubblicato sul supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008.
Da questa data sono entrate in vigore, con la contestuale abrogazione delle norme sancite dallo storico D.Lgs. 626/1994 e provvedimenti satellite, le nuove regole per la sicurezza dei lavoratori dettate dal D.Lgs. 81/2008 secondo il seguente calendario:
·15 maggio 2008: aspetti generali
· 28 luglio 2008: nuovi obblighi di valutazione dei rischi, previsti dagli artt. 17, comma 1, lettera a) e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi, che ad esse rinviano e le relative procedure sanzionatorie
· 26 aprile 2010: disposizioni relative alle radiazioni ottiche artificiali
· 20 aprile 2012: disposizioni relative ai rischi di esposizione a campi elettromagnetici.
Il nuovo decreto legislativo recante il “Testo unico” sulla sicurezza nei luoghi di lavoro gode di un campo di applicazione più esteso di quello previsto dal Dlgs 626/1994, definisce meglio soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza e meccanismi di delega di funzioni, stabilisce regole più ferree per la tenuta della documentazione relativa alla tutela dei lavoratori, inasprisce le sanzioni per l’inosservanza delle regole di prevenzione e protezione.
L’elaborato da una parte semplifica alcune procedure ed adempimenti e dall’altra migliora alcune tra le principali norme sulla sicurezza.
Il nuovo decreto legislativo è composto da 306 articoli (suddivisi in 13 titoli) e da 51 allegati tecnici e, con la sua entrata in vigore, ha abrogato le seguenti norme in quanto inserite nel testo unico:
* DPR 27 aprile 1955, n. 547 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro
* DPR 7 gennaio 1956 n. 164 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
* DPR 19 marzo 1956, n. 303 sull’igiene del lavoro, fatta eccezione per l’articolo 64
* D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 sul rischio chimico, fisico e biologico
* D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
* D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 sulla segnaletica di sicurezza
* D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili
* D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 187 sull’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche
* articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248 (“pacchetto Bersani”)
* articoli 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123 sul riassetto e riforma della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro
Rimangono in vigore in particolare le seguenti norme:
* DM 10/3/98 sulla prevenzione incendi
* D.Lgs. 151/01 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità
* Accordi Stato-Regioni sulla formazione per RSPP
Tra le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico segnaliamo:
Aspetti generali:
* Ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza (articoli 2 e 3), ossia estensione delle norme a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio (es. quelli collegati allo stress lavoro-correlato, lavoratrici in stato di gravidanza nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri stati) e a tutti i lavoratori e lavoratrici (subordinati e autonomi in qualsiasi forma, es. contratti di somministrazione, lavoratori a distanza, ecc.)
* Valutazione dei rischi; le modalità di redazione del documento di valutazione dei rischi variano a seconda del livello occupazionale: fino a 10 dipendenti ove non vengano svolte attività lavorative che presentino particolari profili di rischio i Datori di Lavoro potranno effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate (procedure definite da un prossimo decreto interministeriale che dovrà essere emanato entro il 31 dicembre 2010); sino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore dell’apposito decreto interministeriale e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, i Datori di Lavoro possono autocertificare la valutazione dei rischi (art. 29, comma 5), ad eccezione delle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), g) nelle quali vige l’obbligo altresì di istituzione del servizio di prevenzione e protezione interno.
* Per istituti di istruzione, di formazione professionale, universitari, ecc. (rif. art. 32, c. 10) l’obbligo di organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un numero adeguato di addetti;
* Eliminazione o semplificazione di obblighi formali (es. non più necessaria la nomina del RSPP tramite raccomandata e relative sanzioni)
* Rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda (articoli da 47 a 50): specificati i concetti di “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza “territoriale” e di “sito” e le loro attribuzioni come già specificate nella Legge 123/2007; normata la funzione dei preposti, prevedendo per questa figura apposito percorso formativo; comunicazione annuale (art. 18 ) dei nominativi degli RLS all’INAIL
* Coordinamento delle attività di vigilanza: ruoli e i compiti degli Istituti/Enti (es. INAIL, ISPESL, ecc.)
* Finanziamento di azioni promozionali private e pubbliche (art. 11, con particolare riferimento al finanziamento di progetti formativi specificatamente dedicati alle micro, piccole e medie imprese nonché al finanziamento di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza)
* Specificato il divieto di prestare attività di consulenza da parte del personale addetto ala vigilanza nelle P.A.
* Valorizzazione degli organismi paritetici (articolo 51)
Formazione:
* Introdotta l’obbligatorietà della formazione anche per le forme di lavoro atipiche. (art. 3 c. 4, 5, 6, 7 e 8)
* Rafforzata la formazione dei lavoratori, dei preposti, degli RLS e dei datori di lavoro che svolgono la funzione di RSPP; per questi ultimi è stabilita la frequentazione di corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore (adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative) e di corsi di aggiornamento
* Aggiornamento formativo per i Coordinatori della Sicurezza (40 ore ogni 5 anni) e aggiornamento formativo degli addetti alle emergenze, prevenzione incendi.
* Introdotta la facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale di inserire in ogni attività di formazione professionale percorsi di istruzione per favorire la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 11 comma 4), con opportunità di finanziamento
Regolamentazione di appalti e subappalti:
Introdotto il concetto della “qualificazione delle imprese” e dei lavoratori autonomi. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni e finanziamenti. (art. 27 c. 2).
* Confermata e codificata la necessità del DUVRI, il documento unico di valutazione dei rischi per i lavori in appalto. (art.26 c. 3)
* Diventano nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i costi della sicurezza (art. 26)
* Ampliamento di alcuni requisiti (vedi allegato XVII) per le imprese che operano nei cantieri temporanei e mobili
* Puntualizzate le norme relative ai contratti d’appalto, contenute nell’articolo 26:
* In caso di affidamento di lavori ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, il datore di lavoro è tenuto a verificarne l’idoneità tecnico professionale, attraverso il sistema di qualificazione delle imprese che sarà definito con un decreto da emanarsi entro un anno. Fino ad allora la verifica andrà eseguita attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio e dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/2000.
* Il datore di lavoro dovrà, inoltre, fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi informazioni dettagliate sui rischi esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
* Datori di lavoro e subappaltatori devono cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro connessi all’attività oggetto dell’appalto e devono coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
* Il datore di lavoro committente promuove tale cooperazione elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze; tale documento va allegato al contratto di appalto o di opera.
* Questi obblighi non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Delega funzioni:
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni (art. 16):
1. che essa risulti da atto scritto recante data certa
2. che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
3. che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
4. che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate
5. che la delega sia accettata dal delegato per iscritto
6. che venga data adeguata e tempestiva pubblicità alla delega stessa
2. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’art. 30, c. 4 (modelli organizzativi, D.Lgs. 231/2001)
Apparato sanzionatorio:
1. Le sanzioni si trovano non solo alla fine del titolo I (principi comuni) ma si trovano anche alle fine di ciascun titolo specifico, con la conseguente applicazione del criterio di “specialità” nell’applicazione della sanzione.
2. Inasprimento delle sanzioni in riferimento ai Datori di Lavoro che non provvedano rispettivamente alla effettuazione della valutazione dei rischi e alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro); èinvece punibile con l’arresto da 6 mesi ad un anno la mancata valutazione dei rischi nelle imprese pericolose come i cantieri edili particolarmente complessi.
3. Confermata la possibilità per gli organi ispettivi del Ministero del Lavoro di procedere alla sospensione dell’attività in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro
4. Definite disposizioni in caso di omicidio colposo e lesioni gravi con collegamento alla responsabilità d’impresa (D.Lgs. 231/01, vedasi punto successivo)
Implicazioni D.Lgs. 231/2001
E' stato introdotto all’interno del testo unico una norma specifica (art. 30) riguardante il “modello di organizzazione e gestione” di cui al D.Lgs. 231/2001, per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza. Tale modello, idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
1. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici
2. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti
3. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
4. alle attività di sorveglianza sanitaria
5. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori
6. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori
7. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge
8. alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate
* In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione “Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro” (art. 6 c. 8 )
* L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11.

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