Shadowbox Effect
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                                                         La difficoltà non sta nel credere nelle nuove idee, ma nel fuggire dalle vecchie.
                                                        John Maynard Keynes
 
                              

Pensione di Vecchiaia

Unknown | 12:50 | 0 commenti


La pensione di vecchiaia si consegue quando si raggiungono i requisiti di età, che attualmente sono di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, e il requisito contributivo di 20 anni. Per ottenere la pensione di vecchiaia, occorre aver cessato l'attività di lavoro dipendente.
Il sistema di calcolo della pensione varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995. viene infatti adottato:
* il sistema contributivo, per coloro che sono stati assunti dopo il 31 dicembre 1995;
* il sistema retributivo, per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità pari o superiore a 18 anni;
* il sistema misto (retributivo e contributivo), per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità inferiore ai 18 anni.
NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO
REQUISITI
Dal 2008 sono richiesti almeno 60 anni di età per le donne e 65 per gli uomini, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva.
In alternativa, si può andare in pensione con almeno 35 anni di anzianità contributiva e l’età anagrafica prevista per la pensione di anzianità oppure almeno 40 anni di anzianità contributiva, a prescindere dall’età anagrafica. Dal 1° luglio 2009 è in vigore per le pensioni contributive il sistema delle quote.
Per poter accedere alla pensione prima del compimento del 65° anno di età, l’importo della pensione deve essere di almeno 1,2 volte quello dell’assegno sociale (tale limite, per il 2009, è di 490,86 euro).
Lavoratrici madri
Le lavoratrici madri - che hanno diritto alla pensione con il sistema contributivo – possono andare in pensione prima anticipando la loro età di 4 mesi per ciascun figlio fino ad un massimo di 12 mesi. In alternativa possono optare per un calcolo più favorevole della pensione grazie all’applicazione di un coefficiente di trasformazione maggiore (si tratta di una percentuale, stabilita dalla legge in relazione all’età del lavoratore, necessaria per calcolare l’importo della pensione annua).
IL TRATTAMENTO MINIMO
Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al trattamento minimo.
NEL SISTEMA RETRIBUTIVO
L'ETA'
L'età pensionabile per i lavoratori dipendenti è di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne.
In particolare
Le donne possono rimandare il momento del pensionamento sino al compimento del 65° anno di età.Le lavoratrici che continuano a lavorare dopo i 60 anni hanno diritto ad un aumento della percentuale di rendimento della pensione, pari a mezzo punto per ogni anno lavorato fino al compimento dei 65 anni. Da ricordare che gli incrementi dei punti percentuali sono attribuibili solo fino al raggiungimento dei 40 anni di contributi.
La lavoratrice che volesse proseguire l'attività lavorativa, dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, deve:
Se ha già 40 anni di contributi,
comunicare l'intenzione di proseguire l'attività lavorativa alla propria azienda e all'Inps almeno 6 mesi prima del compimento dell'età pensionabile e non deve essere già titolare di pensione di vecchiaia.
Se non ha ancora 40 anni di contributi,
comunicare l'intenzione di proseguire l'attività lavorativa solo alla propria azienda almeno 6 mesi prima del compimento dell'età pensionabile e non deve essere già titolare di pensione di vecchiaia né deve aver presentato domanda di pensionamento.
In particolare
I lavoratori non vedenti, se tali da prima di essere iscritti all'assicurazione obbligatoria o con almeno 10 anni di assicurazione e contribuzione dopo l'insorgenza della cecità, possono andare in pensione a 55 anni se uomini e a 50 anni se donne. In tutti gli altri casi, i lavoratori non vedenti possono andare in pensione a 60 anni se uomini e a 55 anni se donne.Gli invalidi con almeno l'80% di invalidità possono andare in pensione a 55 anni se donne e a 60 anni se uomini.
I CONTRIBUTI
I requisiti minimi di assicurazione e contribuzione per il diritto alla pensione sono di 20 anni (pari a 1040 contributi settimanali).
Continuano a valere solo 15 anni di assicurazione e contribuzione per i lavoratori dipendenti che:
* al 31 dicembre 1992 avevano già raggiunto i 15 anni di contributi;
* al 31 dicembre 1992 avevano già compiuto l'età pensionabile;
* erano stati autorizzati ai versamenti volontari prima del 31 dicembre 1992;
* con almeno 25 anni di assicurazione, siano stati occupati per almeno 10 anni, anche se non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell'anno solare.
Per chi vale il requisito ridotto
I lavoratori che, al 31 dicembre 1992, avevano maturato un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile, non gli permetteva di raggiungere il requisito contributivo minimo richiesto in quel momento.
Il diritto alla pensione, in questa ipotesi, è riconosciuto al maturare del requisito contributivo ridotto - che varia da persona a persona in relazione alla specifica posizione contributiva - e che non può comunque essere inferiore a 15 anni.
Maggiorazione contributiva
I lavoratori privi della vista (coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione) e i lavoratori con un'invalidità superiore al 74%, hanno diritto ad una maggiorazione contributiva che incide sul diritto e sulla misura della pensione.
NEL SISTEMA MISTO
La legge di riforma del 1995 ha previsto una situazione transitoria, durante la quale i due diversi sistemi di calcolo convivono.
Il sistema contributivo vale solo per chi è stato assunto dopo il 31 dicembre1995.
Per coloro che risultano assicurati prima di tale data e avevano un'anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, inferiore ai 18 anni, la pensione di vecchiaia si calcola con i due sistemi:
* per i periodi fino al 31 dicembre 1995 con il calcolo retributivo;
* per i periodi dal 1° gennaio 1996 con il calcolo contributivo.
In particolare
La legge prevede un'opzione: offre la possibilità a coloro che sono stati assunti prima del 31 dicembre 1995 di scegliere la pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo a condizione che abbiano una contribuzione pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo (e cioè successivi al dicembre 1995). Non possono esercitare l'opzione coloro che al 31 dicembre 1995 avevano già raggiunto i 18 anni di contributi.
LA DOMANDA
La domanda di pensione va compilata su un modulo, disponibile presso gli uffici dell'Inps, sul sito www.Inps.it o presso gli Enti di Patronato. Nel modulo di domanda sono indicati anche i certificati anagrafici (o equivalenti dichiarazioni sostitutive che possono essere rilasciate anche presso le Sedi dell'Inps) che vanno allegati. Il modulo di domanda deve essere presentato, insieme agli altri documenti, presso qualunque ufficio Inps o presso un Ente di Patronato riconosciuto dalla legge.
LA DECORRENZA
La legge 247/2007 di riforma delle pensioni ha introdotto il sistema delle finestre anche per la pensione di vecchiaia, per cui si può andare in pensione di vecchiaia secondo il seguente schema.
Requisiti maturati entro il
Decorrenza della pensione
31 marzo             1° luglio stesso anno
30 giugno            1° ottobre stesso anno
30 settembre       1° gennaio anno successivo
31 dicembre        1° aprile anno successivo
IL RICORSO
Nel caso in cui la domanda di pensione di vecchiaia venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
* presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
* inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
* presentato ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'esame del ricorso stesso.

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